Art. 7.
(Istituto nazionale per la fauna selvatica).

      1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
      2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzono dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive e

 

Pag. 12

decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
      3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostruttivo o miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri e in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e con gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
      4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante del Ministero della salute e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
      5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna
 

Pag. 13

selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
      6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.